SBLOCCA CANTIERI

dl 32/2019 – L.n.55/ 2019 – SBLOCCA CANTIERI

FINO ALL’ENTRATA IN VIGORE  DEL REGOLAMENTO UNICO recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice previsto dall’art. 216, com. 27-octies del D.lgs.18 aprile 2016, n.50 con la legge n.55 del 14 giugno 2019 è stato convertito in legge, con modificazioni, il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” (c.d. Sblocca-cantieri), che si poneva come obiettivo quella della semplificazione e razionalizzazione degli affidamenti, come volano per la ripresa del segmento strategico dell’edilizia e delle infrastrutture, motori storici dello sviluppo economico del Paese. Il regolamento Unico Appalti doveva entrare in vigore ENTRO 180 GIORNI dal DL.32/2019 -LIMITE TEMPORALE SUPERATO

LO SBLOCCA CANTIERI ANTICIPA LA FUTURA RIFORMA DEGLI APPALTI

Si supera il sistema delle Linee Guida Anac, in particolare di quelle vincolanti, che dovevano integrare la disciplina del Codice Appalti, a favore di un ritorno al passato, cioè al Regolamento Unico Appalti, che sarà di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice.

Nel D.L. 32/2019 è previsto che un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sostituisca le Linee Guida ANAC in una serie di materie previste dal Codice. Tale decreto conterrà un regolamento unico recante le disposizioni attuative, esecutive e integrative del codice appalti.

IN ATTESA DEL NUOVO REGOLAMENTO UNICO SI REALIZZA UNA FASE TRANSITORIA CON LA SOSPENSIONE DI ALCUNI PUNTI RILEVANTI DEL CODICE DEGLI APPALTI FINO AL 31 DICEMBRE 2020  tra cui:

_DISCIPLINA SEMPLIFICATA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA FINALIZZATA A CONSENTIRNE L’AFFIDAMENTO SULLA BASE DI UN PROGETTO DEFINITIVO E L’ESECUZIONE A PRESCINDERE L’AVVENUTA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO (ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti)

_l’affidamento, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal Codice (D.Lgs. 50/2016), sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso;

_Viene disciplinata la fase di elaborazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica. Si prevede che il suddetto progetto di fattibilità tecnica ed economica sia obbligatoriamente preceduto dal documento di fattibilità delle alternative progettuali solo per i lavori pubblici “sopra soglia” (cioè di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea). Per i lavori “sotto soglia” invece l’elaborazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali sarà effettuata solo eventualmente su richiesta della stazione appaltante.

_provvedere all’esecuzione dei lavori a prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo

_FASI INVERTITE: LA VALUTAZIONE DELL’OFFERTA VIENE PREVISTA PRIMA DELLA VALUTAZIONE DELLA SUSSITENZA DEI REQUISITI

_REGIME DELLE RISERVE: CONSIDERATI ASPETTI OGGETTIVI DI VERIFICA IN SEDE DI VALIDAZIONE

_RIPRISTINO DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO PRIMA DELLAVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO: l collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento della sottoscrizione dell’accordo da parte dei componenti designati e delle parti contrattuali. All’atto della costituzione è fornita al collegio consultivo copia dell’intera documentazione inerente al contratto. La funzione del suddetto Collegio sarà prestare la dovuta assistenza alle parti per la rapida risoluzione delle controversie insorte nel corso dell’esecuzione del contratto stesso.

_+ 20% del valore  complessivo del contratto amplia previsione di corrispondere all’appaltatore (modifica comma 18 art 35) entro 15 giorni dall’effettivo inizio della prestazioni un importo pari al 20% prezzo del valore complessivo del contratto.Per qualsiasi tipo di affidamento anche servizi e forniture ma subordinata a garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa

_art 45 CONSORZI STABILI,  obbligo indicazione del progettista viene riconosciuto il diritto di ottenere il compenso il corrispettivo direttamente dal committente e non piu dal costruttore (per appalti progettazione e costruzione)

_ l’anticipazione del 20% puo’ essere corrisposta all’OE dalla stazione appaltante anche senza richiesta esplicita

_la cancellazione delle previsioni di verifica dei requisiti dei subappaltatori (compito dell’Amministrazione)

_l’estensione dei soggetti che possono presentare finanza di progetto (fondi immobiliari, investitori istituzionali)

_il divieto di avvalimento a cascata (ma non a livello europeo)

_viene portato da 10 a 15 anni l’ambito temporale della prova del possesso dei requisiti della capacità economica per congiuntura Upgroude attestazioni SOA

_NON ABROGATO ma sospeso fino al 31/12/2020 il DIVIETO DI APPALTO INTEGRATO (art 59), obbligo di avvalersi della CUC (art.37), obbligo di scegliere commissari Albo anac, obbligo indicazione Terna dei subappaltatori in sede di offerta e verifiche in gara su requisiti subappaltatori (art.80) Il subappalto è indicato in gara e non può essere superiore del 40 % dell’importo

COSA CONTERRA’ IL NUOVO REGOLAMENTO UNICO

Il regolamento recherà, in particolare, disposizioni nelle seguenti materie:

a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento (RUP);

b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto;

c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali;

d) procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie;

e) direzione dei lavori e dell’esecuzione;

f) esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali;

g) collaudo e verifica di conformità;

h) affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici;

i) lavori riguardanti i beni culturali.