I CAM QUESTI… CONOSCIUTI

Il Decreto Rilancio n. 34 del 19 maggio 2020, nell’ambito dei lavori per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti (superbonus 110%), ha introdotto dei requisiti di sostenibilità ambientale sui materiali isolanti (per gli interventi di isolamento termico a cappotto dell’involucro edilizio opaco: pareti, solai, tetti) . Tali prescrizioni sono indicate nei Criteri Ambientali Minimi CAM, introdotti per gli appalti pubblici nel campo edilizia con il DM 11 ottobre 2017.

In Italia, l’efficacia dei CAM è stata introdotta con l’art. 18 della L. 221/2015 e, successivamente, con l’art. 34 recante “Criteri di sostenibilità energetica e ambientale” del D.lgs. 50/2016 “Codice degli appalti” (modificato dal D.lgs 56/2017), che ne hanno reso obbligatoria l’applicazione da parte di tutte le stazioni appaltanti.

COSA SONO I CAM

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i requisiti ambientali necessari a determinare la migliore soluzione progettuale, prodotto o servizio dal punto di vista del profilo ambientale lungo il suo ciclo di vita. Introdotti con la L. 221/2015 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” e successivamente aggiornati con l’art. 34 del D.lgs 50/2016 “Criteri di sostenibilità energetica e ambientale”, con il recente aggiornamento del Codice degli appalti (D.lgs 56/2017) si è reso obbligatorio per tutte le stazioni appaltanti l’utilizzo dei CAM. L’obiettivo della norma è di avviare un processo virtuoso in cui gli appalti pubblici divengono strumento utile alla riduzione degli impatti ambientali promuovendo il ricorso a modelli di produzione e consumi sostenibili, di tipo circolare, tenendo conto delle disponibilità di mercato.

Suddiviso in diverse categorie merceologiche (17 tra forniture e affidamenti) tra cui è presente anche quella dell’edilizia. Nell’ambito specifico i CAM nell’edilizia sono relativi all’affidamento dei servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici (D.M. 11 ottobre 2017).

I CAM da rispettare in un nuovo progetto edilizio

Durante la stesura di un nuovo progetto è richiesto al progettista di garantire, con le dovute eccezione e dove possibile, il recupero degli edifici esistenti, il riutilizzo di aree dismesse e la localizzazione in contesti già urbanizzati, evitando il ricorso a nuove costruzioni. Contestualmente si richiede il mantenimento della permeabilità dei suoli, la sistemazione delle aree verdi, il corretto inserimento naturalistico e paesaggistico oltre all’attenzione rivolta per il risparmio idrico, il maggior ricorso all’illuminazione naturale e l’approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili.

Per ridurre al minimo gli impatti ambientali nell’ipotesi dell’utilizzo di risorse non rinnovabili, è fondamentale aumentare il riciclo dei rifiuti ed è, inoltre, necessario che il progetto preveda l’approvvigionamento dei materiali da costruzione in prossimità del cantiere, che si faccia uso di materiali composti da materie prime rinnovabili e che si adotti un significativo miglioramento delle prestazioni ambientali dell’edificio.

A completamento del lavoro del progettista deve essere redatto il piano di manutenzione dell’opera e un piano di fine vita. Il primo consente la verifica dei livelli prestazionali in termini quantitativi e qualitativi in riferimento alle prestazioni ambientali, oltre a un programma di monitoraggio e verifica della qualità dell’aria presente all’interno dell’edificio.
Relativamente al piano di fine vita, per quanto riguarda i progetti inerenti a interventi di nuova costruzione, inclusi gli interventi di demolizione e ricostruzione, si dovrà prevedere a un piano di disassemblaggio e demolizione selettiva dell’opera a fine vita che permetta il riutilizzo o comunque il riciclo dei materiali, componenti edilizi e elementi prefabbricati utilizzati.
In sostanza, è fatto obbligo per il progettista di redigere un elenco dei materiali, componenti edilizi e elementi prefabbricati utilizzati, con l’indicazione del relativo peso rispetto al peso totale dell’edificio.

I Criteri Ambientali Minimi prescrivono che i materiali utilizzati nell’edificio abbiano i seguenti requisiti: almeno il 15% in peso sul totale dei materiali utilizzati di materiali composti da materia recuperata o riciclata, almeno il 70% dei rifiuti non pericolosi derivanti dalla demolizione e rimozione deve essere sottoposto ad un processo di riuso, recupero e riciclo, non sono ammesse sostanze dannose per l’ozono e i componenti edilizi devono poter esser sottoposti alla demolizione selettiva ed essere riciclabili o riutilizzabili.

Il Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2017  che fino a ieri riguardava l’edilizia pubblica, oggi, nell’era del SUPERBONUS al 110%, vale anche per l’edilizia privata:

  • il sistema di isolamento termico a cappotto deve essere realizzato con pannelli isolanti idonei ovvero siano certificati CAM, per accedere al superBONUS 110% del Decreto Rilancio;
  • quindi è necessario utilizzare componenti e materiali da costruzione a basso impatto ambientale.

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) entrati in vigore col Decreto Ministeriale 11/10/2017 premiano i materiali più sostenibili o più efficienti sotto il profilo energetico, e che appartengono ad un’economia circolare.  

Gli interventi di efficientamento dell’involucro mediante Sistema a Cappotto DEVONO QUINDI ESSERE effettuati con Sistemi i cui isolanti rispettino i CAM (Criteri Ambientali Minimi).

IN  COSA CONSISTE LA CERTIFICAZIONE DEI MATERIALI

La certificazione dei materiali è un certificato conferito ai prodotti che hanno basso impatto ambientale oltre ad avere una parte di materia prima riciclata.

La normativa definisce le Specifiche tecniche dell’edificio, la prestazione energetica e qualità ambientale interna ovvero le Specifiche tecniche dei componenti edilizi e la Qualità ambientale interna e dei materiali da costruzione.

Non basta più essere esperto sugli aspetti energetici ma bisogna conoscere anche gli aspetti ambientali e quindi sapersi destreggiare verso materiali riciclati.

Per quanto riguarda la scelta dei materiali isolanti non è più libera ma molto più selettiva, oltre al fatto che il progetto esecutivo deve essere già conforme ai CAM in via preliminare.

L’analisi del ciclo di vita dei materiali isolanti deve far riferimento all’impatto ambientale per unità di peso.

Per comprendere se il sistema a cappotto adottato ai fini dell’applicabilità del Superbonus va bene, bisogna verificare che i pannelli scelti abbiano la certificazione ambientale EPD Italy o altra internazionale oppure che abbiano una certificazione che attesti il contenuto di riciclato, ad esempio ReMade in Italy®, Plastica Seconda Vita o altre.

COSA E’ L’EPD?

Cosa è l’Environmental Product Declaration (EPD)? E’ una certificazione volontaria, di valenza internazionale, che rientra fra le politiche ambientali comunitarie in applicazione della norma UNI EN ISO 14025:2010 (Etichette e dichiarazioni ambientali – Dichiarazioni ambientali di Tipo III).

  • L’EPD è uno strumento per avere informazioni oggettive (e verificate) sulla prestazione ambientale di prodotti e si basa sulla Analisi del Ciclo di Vita (Life Cycle Assessment – LCA).
  • Le Product Category Rules o Regole di Categoria di Prodotto (PCR) indicano come redigere le EPD.
  • La norma UNI EN 15804:2019 (Sostenibilità delle costruzioni – Dichiarazioni ambientali di prodotto) scrive le regole quadro per categoria di prodotto (PCR quadro) per l’elaborazione di EPD di tipo III per ogni tipo di prodotto e servizio per le costruzioni.

Dal 1° luglio 2013 è in vigore il Regolamento UE n. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione.

A partire da quella data, per essere immessi sul mercato, i prodotti da costruzione ricadenti nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata o conformi a una valutazione tecnica europea, devono essere muniti di dichiarazione di prestazione DoP e marcatura CE secondo le nuove regole.

Il 9 agosto 2017 è entrato in vigore il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106, recante l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE n. 305/2011 sulla marcatura CE dei prodotti da costruzione.