LE OTTIME INTENZIONI DEL SUPERBONUS

OGNI INTERVENTO EDILIZIO per ottenere il 110% deve portare ad un miglioramento di 2 classi energetiche dell’edificio o conseguimento classe energetica più alta dimostrabile con la presentazione dell’APE

IL SUPERBONUS NON VALE PER LAVORI MINORI ASSOCIATI AD INTERVENTI STRUTTURALI.

ANCHE SE IL DECRETO-LEGGE È STATO APPROVATO, QUESTI INCENTIVI POTREBBERO ESSERE RITOCCATI ANCORA CON IL PASSAGGIO ALLE CAMERE PER LA CONVERSIONE IN LEGGE ENTRO 60 GIORNI… OVVERO ENTRO IL 19 LUGLIO DI QUEST’ANNO.

Per concretizzare le opportunità del decreto è fondamentale che:

  • si indichino i requisiti minimi di prestazione mediante decreto;
  • si fornisca la modalità di trasmissione delle necessarie asseverazioni;
  • vi sia un provvedimento attuativo del direttore dell’agenzia delle entrate

ATTENDIAMO IL CHIARIMENTO INTERPRETATIVO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE CHE DOVRA’ ESSERE EMESSO ENTRO IL 19 LUGLIO SOPRATTUTTO PER QUANTO RIGUARDA LE DEFINIZIONI ALL’AMMISSIBILITA’ SIA PER GLI ECOBONUS CHE PER IL SISMABONUS.

I chiarimenti agli interpelli, ai quesiti e le circolari ai precedenti bonus e detrazioni fiscali si esprimono in modo univoco…ma da questo decreto e dall’agenzia delle entrate ci aspettiamo inequivocabili definizioni delle tipologie di interventi edilizi ammessi sperando che prevalga il buon senso anche nella definizione della tipologia di intervento considerata per accedere al Sismabonus….

ovvero che la considerazione della miglioria sismica sostanziale, aderente al superamento di limitazioni territoriali e per cui lo stesso territorio ne trarrebbe indiscusso beneficio e apportata all’edificio mediante l’intervento di demolizione e ricostruzione anche con ampliamenti, prevalga sulla mera classificazione della tipologia d’intervento edilizio…

Ovvero che la demolizione con ricostruzione anche con ampliamento finalizzato al miglioramento sismico non venga catalogata come nuova costruzione ma come ristrutturazione, essa stessa intesa come ristrutturazione territoriale, orientata anche alla pubblica sicurezza.

La stessa definizione di manutenzione straordinaria ammette “… gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza”….

ovvero anche come da nota in risposta al Quesito 5 del 16/01/2020 1) …la qualificazione di un’opera edilizia (quale risultante dal futuro titolo amministrativo di autorizzazione dei lavori) spetta, in ultima analisi, al Comune o ad altro ente territoriale, in qualità di organo competente in tema di classificazioni urbanistiche e presuppone valutazioni di natura tecnica che esulano dalle competenze dell’Agenzia delle entrate…. la possibilità di fruire della detrazione anche per gli interventi realizzati dall’impresa di costruzione ” mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente “.